TERMINI E CONDIZIONI
Ultimo aggiornamento: 21 Novembre 2021
TUTTI I VISITATORI E GLI ISCRITTI AL PORTALE
www.cercaprofessionista.com e a www.iAvvocati.com
HANNO PRESO VISIONE DEI SEGUENTI TERMINI E CONDIZIONI E ACCETTANO QUANTO SEGUE:
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Titolarità, Accordo, Termini e Condizioni Contrattuali
Servizi e limitazione di responsabilità.
In primo luogo, il presente Sito, Portale e Dominio "www.cercaprofessionista.com" è proprietà esclusiva di Wix.com Ltd.
Qualsiasi Cliente/Utente iscritto sul presente Sito/Portale/Dominio autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).
L'accordo e il contratto che eventualmente si stipulerà tra il Cliente (iscritto al Portale) e Wix è da considerarsi soltanto la fase di perfezionamento rispetto alla prima fase di accordo preliminare e/o informativa del contratto. La prima fase è ascrivibile ad un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile italiano. Non costituisce in ogni caso offerta al pubblico "generica" valida erga omnes nell'eventuale perfezionarsi del contratto, essendo un sito privato (con altrettanti server, domini e sottodomini privati) destinato a Professionisti che soddisfino particolari requisiti che saranno vagliati individualmente dallo Staff (es. l'appartenenza e l'effettiva iscrizione ad un ordine degli avvocati in italia, europa o nel mondo o la presenza di determinate skills, la maggiore età e altri fattori necessari per l'identificazione dell'avvocato. Potrebbe essere necessario inviare privatamente una foto del proprio tesserino). La creazione, realizzazione e pubblicazione del profilo professionale avviene solo su invito e/o accettazione della richiesta, in ogni caso a totale discrezione dello Staff.
Gli intermediari (Staff di www.cercaprofessionista.com), cui è affidata la detenzione e gestione temporanea del Portale, si occuperanno direttamente della fornitura del servizio e del perfezionamento del contratto, dal momento in cui l'Offerta sarà accettata dal Cliente, lo Staff porterà a termine, nei tempi indicati, il servizio personalizzato di creazione del profilo con relativo link personalizzato condivisibile ovunque il Cliente preferisca.
Il presente contratto rappresenta solo un servizio temporaneo e a termine con assegnazione temporanea di tali servizi al cliente.
Lo Staff potrà offrire e garantire offerte commisurate alle necessità ed esigenze del Cliente. Non esiste un termine di riferimento standard, tutte le condizioni contrattuali in merito alla scadenza e rinnovo del servizio erogato andranno concordate direttamente ed unicamente con lo Staff poiché il sito è in continuo perfezionamento e ogni profilo ha la sua scadenza. Tale scadenza è volta a tutelare i dati personali e l'eliminazione degli stessi in caso di inerzia o cessato interesse nel rinnovo del servizio da parte del Cliente. Il link e il profilo assegnati temporaneamente al Cliente saranno attivi fino alla data indicata, decorsa tale data, i dati saranno disattivati, conservati per ulteriori 3 mesi in modo da offrire al Cliente la possibilità di effettuare (eventualmente) il rinnovo del servizio. Decorsi 90 giorni dopo la scadenza del servizio, tutti i dati saranno disattivati ed eliminati definitivamente.
Il sito www.cercaprofessionista.com non è altro che un "network pubblico" di Professionisti, Attività, Avvocati, Praticanti Avvocati, Consulenti e di Professionisti che svolgono attività, in cui è offerta la possibilità di essere parte del sito e di far realizzare al nostro Staff un profilo personale/professionale che costituirà un sotto-dominio all'interno del dominio principale "www.cercaprofessionista.com", garantendo un "Link Personalizzato" in base alla disponibilità del provider (es. Avv. Mario Rossi - si iscrive al Nostro Portale e otterrà un Link del tipo: www.cercaprofessionista.com/mariorossi). In caso di omonimi sarà proposta al Cliente un'alternativa da parte dello Staff (es. www.cercaprofessionista.com/avvmariorossi oppure www.cercaprofessionista.com/mariorossi1).
Tale link è condivisibile ovunque, si può inserire nel proprio Curriculum Vitae, sul proprio biglietto da visita, sulla propria carta intestata. Il professionista iscritto e abbonato ai nostri servizi può anche stampare/estrarre dal link stesso QR Codes che possono consentire l'efficace diffusione del proprio profilo/biglietto da visita professionale contenuto nel dominio principale www.cercaprofessionista.com. www.cercaprofessionista.com fornisce e autorizza l'iscritto all'utilizzo ed alla diffusione del sottodominio assegnatogli anche per finalità pubblicitarie purché non contrastanti con il core business di www.cercaprofessionista.com, con l'ordine pubblico, l'etica deontologica forense ed il buon costume, soprattutto nel rispetto degli altri colleghi e professionisti iscritti.
Il Cliente otterrà un profilo costruito direttamente ed Esclusivamente dal nostro Staff in cui è possibile inserire i propri recapiti telefonici, e-mail e (su richiesta esplicita) il tasto WhatsApp, oltre al proprio Curriculum, Breve descrizione delle proprie specialità, eventuale Foro/Ordine di Appartenenza. Eventuali Pubblicazioni, caricamento del Curriculum in PDF, ulteriori referenze e servizi accessori comportano un servizio accessorio da discutere con lo Staff.
Il Cliente acconsente e dovrà fornire tutti i propri dati, documenti, foto e informazioni in fase di ordine subito dopo aver effettuato l'acquisto del servizio. In caso di mancata fornitura dei dati richiesti entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di avvenuto pagamento, il sito tratterrà la somma totale del prezzo pagato dall'utente abbonato a titolo di penale per inadempimento da parte dell'utente nella fornitura di quanto richiesto nel congruo termine pattuito.
Per "giorni lavorativi" si intendono i giorni dal lunedì al venerdì, giorni festivi inclusi. Non sono considerati "giorni lavorativi" il sabato e la domenica.
Per la creazione del Curriculum breve, non è possibile caricare documenti in PDF. Si prega di fornire l'estratto del testo direttamente in formato Word o Pages. Tale testo sarà copiato ed incollato sul Profilo Professionale dell'utente abbonato.
Non consentiamo possibilità di accesso e di modifiche dirette sul proprio profilo dei propri dati. Su richiesta del Cliente, l'eliminazione di tutti i dati forniti in fase di registrazione sul Portale è effettuata dal nostro Staff in maniera immediata. Si consiglia di effettuare la richiesta in un congruo termine di almeno 72 ore, considerando che nei giorni festivi Sabato, Domenica ed eventuali giorni festivi e festività, lo Staff non è operativo, per tale motivo raccomandiamo ai nostri Clienti di comunicare la propria volontà di cancellare i dati almeno 72 ore prima.
ABBONAMENTO E SCADENZA AUTOMATICA:
Il rinnovo del profilo alla scadenza dell’abbonamento è sempre e solo a pagamento. il rinnovo è facoltativo e il cliente ha facoltà di scegliere se rinnovare oppure non rinnovare l’abbonamento. In caso di mancato rinnovo, il profilo dell’avvocato scadrà e non apparirà più nella sezione "home page" e nelle sezioni “trova professionista” in cui vengono catalogati professionisti e attività nelle diverse città e/o nelle diverse materie di competenza. Il profilo sarà accessibile solo e unicamente tramite il link dell’avvocato che gli è stato assegnato in fase di acquisto dell’abbonamento iniziale. Al fine di consentire all’iscritto un congruo termine per poter effettuare il rinnovo dell’iscrizione, il suo Profilo potrà essere archiviato a discrezione dello Staff di www.cercaprofessionista.com o d'intesa con l'iscritto. In tale periodo di “dormienza” per il quale l’iscritto acconsente, il profilo rimarrà accessibile soltanto per i successivi 3 mesi dalla scadenza, solo ed esclusivamente tramite link personale. Decorsi 90 giorni dalla scadenza, lo Staff di www.cercaprofessionista.com provvederà alla rimozione automatica ed alla distruzione di tutti i dati ed informazioni sensibili contenuti all’interno del sito ai sensi del regolamento GDPR. L’esercizio della facoltà di rinnovo sarà possibile soltanto dalla data di scadenza del primo abbonamento. Scaduto tale termine non sarà più possibile rinnovare il servizio. In tal caso, l'utente dovrà acquistare nuovamente l'abbonamento comprensivo di costi di attivazione e di realizzazione del sito.
Prima della scadenza dell’abbonamento si raccomanda in ogni caso di contattare lo Staff al fine di di provvedere al rinnovo per l’anno successivo o anche per più anni per non perdere l'offerta di rinnovo promozionale.
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RECESSO
La facoltà ed il diritto di recesso ordinaria di 14 giorni è tassativamente negata in comune accordo con il Cliente, in quanto il Cliente accetta la deroga alla facoltà di recesso nella pagina di pagamento/conferma dell'ordine e/o del carrello effettuando il pagamento dei servizi/prodotti/abbonamenti richiesti. Riceverà copia e fattura nel download facoltativo dopo aver effettuato il pagamento. Ai sensi dell'art. 59 del Codice del Consumo infatti, nei contratti di compravendita di servizi digitali online tramite o su supporto online (di contenuti, servizi, servizi digitali, consulenze, redazione atti, pareri, pareri pro veritate, preparazione e/o redazione di contratti, formulari, atti precompilati, diffide, invio diffide, notifiche etc.) il Cliente accetta in fase preliminare ed in fase di pagamento:
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per i prodotti digitali, "di perdere il diritto di recesso se effettua il download";
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per i servizi e abbonamenti, "di perdere il diritto di recesso dopo la parziale e/o completa prestazione del servizio".
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Il Codice del Consumo afferma infatti che: “i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se l’esecuzione è iniziata con l’accordo espresso del consumatore e con l’accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista”.
Questa ipotesi, prevista dall’art. 59, lettera a, D.Lgs. n. 206/2005, può ad esempio verificarsi nell’acquisto di un nome di dominio e/o sottodominio come nel servizio offerto sul Portale "www.cercaprofessionista.com".
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Poichè il fornitore del servizio esegue il contratto istantaneamente in fase preliminare, crea il profilo contestualmente al pagamento e conclude immediatamente il contratto fornendo il servizio (prima, dunque, del termine di 14 giorni), il prestatore del servizio, ai sensi di legge ha comunque unilateralmente la facoltà di escludere il diritto di recesso del cliente se la prestazione è stata completamente eseguita. Quanto precede, ovviamente, può avvenire solo previa accettazione del Consumatore che l’esecuzione del contratto determina la perdita del diritto come previamente descritto, essendo il Cliente preventivamente informato sulle politiche commerciali del sito e sulla esplicita deroga al diritto di recesso ordinario.
Un caso particolare riguarderebbe l’esercizio del diritto di recesso laddove la prestazione non sia stata completamente eseguita.
In questa ipotesi, il Consumatore resta comunque obbligato, ai sensi dell’art. 57, comma 3, del Codice del consumo, a versare al Professionista un importo proporzionale a quanto è stato eseguito fino a quel momento.
Poichè il sito viene preventivamente e preliminarmente realizzato su richiesta, a nome e per conto del Cliente impiegando tempo, spazio, risorse e costi di tenuta e di realizzazione del sito web/sottodominio personale, il diritto di Recesso è totalmente escluso.
Inoltre il Venditore/fornitore di servizio fornisce in fase di download il contenuto digitale generico in PDF insieme alla fattura.
Esso stesso costituisce il prodotto digitale ceduto al Cliente ove il Cliente acconsente implicitamente alla deroga del diritto di recesso ai sensi dell'art. 59, lettera a, D.Lgs. n. 206/2005 del Codice del Consumo, pertanto il contenuto non sarà soggetto a possibilità di essere annullato. Il cliente non potrà recedere e tale regolamento si estende tassativamente ed inderogabilmente (neppure se richiesto in forma esplicita) a tutti i prodotti e servizi e/o abbonamenti forniti dal portale "www.iavvocati.com".
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COPYRIGHT & TRADEMARKS
Cerca Professionista, www.cercaprofessionista.com, iAvvocati, il Portale/sito web: www.iavvocati.com sono marchi registrati. I contenuti presenti e futuri posseggono piena tutela del diritto d'autore e non sono in alcun modo condivisibili, replicabili o imitabili in alcun modo, maniera e forma. Il sito è coperto da copyright e da software che riconoscono attività illecite. Non si autorizza l'uso e la divulgazione dei dati in esso presenti e le informazioni sensibili degli iscritti se non autorizzati da un contratto scritto. Per qualsiasi esigenza si prega di contattarci tramite questo indirizzo e-mail: iavvocati@gmail.com .
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LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
Lo Staff, il Provider ed il Gestore del dominio sono esenti da qualsiasi responsabilità di ogni natura nel caso in cui siano state fornite informazioni, media, dati e contenuti mendaci, falsi, diffamatori o fuorvianti e/o qualsiasi tipo di condotta che possa determinare concorrenza sleale o qualsivoglia tipo di doglianza nei confronti di soggetti terzi, oltre a violazioni del Codice Deontologico o di qualsiasi altra norma. Il Cliente/Iscritto si assumerà tutte le responsabilità in caso di violazione delle regole di condotta e dei termini e condizioni del sito qui riportate.
L'ordine di comparsa sulla Home Page e nelle sottopagine/sotto-domini che rubricano gli avvocati ed i praticanti avvocati in base alla città e alla materia di competenza è puramente casuale ed è possibile ottenere un profilo che non compaia sulla home page o sulle sezioni interne. Il servizio e le caratteristiche del profilo saranno concordate direttamente in sede di perfezionamento del contratto. In base ai servizi richiesti, il nostro Staff provvederà a fornire un preventivo esatto che il Cliente, una volta accettata l'offerta, si impegnerà a saldare nel congruo termine indicato dallo Staff, pena la perdita della prenotazione e della postazione riservata. L'ordine e la creazione del profilo avvengono esclusivamente tramite ordinazione diretta, esclusivamente tramite contatto WhatsApp e/o Email con istruzioni indicate nella sottopagina "Unisciti a Noi" e/o "Iscriviti". Lo Staff provvederà a creare il profilo del Cliente, come richiesto, nel più breve tempo possibile.
Non sono ammesse modifiche in seguito alla creazione del profilo, pertanto si prega il Cliente di verificare attentamente l'esattezza delle informazioni fornite in fase di creazione del profilo. Si consiglia inoltre di inviare la biografia/curriculum e quant'altro in formato Word piuttosto che in Pdf, altrimenti salteranno formattazione ed altre caratteristiche strutturali del documento. In caso di gravi errori è possibile richiedere espressamente la rettifica di alcuni dati, ma tale modifica avverrà solo in caso di gravi errori constatati dallo Staff, entro il termine massimo di 2 settimane e tale rettifica è consentita al massimo per 1 volta all'anno.
Il sito non fornisce alcuna forma di tutela dei dati contenuti sul dominio in caso contro attacchi hacker e/o reati informatici. Pertanto si riconosce al provider una totale esenzione di responsabilità sui dati per i quali il Cliente fornisce esplicitamente il consenso, l'intento e accetta i rischi della condivisione dei presenti dati sul server ed i potenziali/eventuali rischi per i quali il Provider e gli Intermediari sono esenti da qualsiasi responsabilità legale, penale e/o personale.
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Deontologia ed Etica Forense
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Avvocati e studi legali possono promuoversi liberamente entro i limiti consentiti dalla legge e nel rispetto del decoro professionale. Il Codice Deontologico Forense consente di:​
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Pubblicare le sentenze come referenze – Art. 57 cdf
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Pubblicare una descrizione dettagliata delle proprie aree di maggiore competenza, articoli legali e servizi offerti – Art. 17.1. cdf
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Promuoversi tramite siti internet, social network e siti web di terze parti (es: il nostro portale) – Art. 17.2. cdf
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Il Codice Deontologico Forense vieta di:​
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Corrispondere a terzi provvigioni o altri compensi per la presentazione di clienti o per l’ottenimento di incarichi – Art 37.1 cdf e 37.2 cdf
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Violare il segreto professionale pubblicando referenze senza anonimizzarle (sentenze, articoli contenenti dati sensibili) – Art. 57.1 cdf e 57.2 cdf
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Utilizzare un linguaggio ingannevole o porre una esagerata enfasi sulle proprie competenze – Art. 35.2 cdf
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Fare comparazione e/o denigrare altri professionisti o studi legali – Art. 35.2 cdf
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Wix e il team di iAvvocati.com non consentono agli iscritti e ai visitatori del Portale di:
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Indicare o divulgare pubblicamente i prezzi in quanto sarebbe prassi approssimativa, nonchè poco decoroso della professione forense.
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Violare la normativa utilizzando il nostro portale
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Indirizzare i visitatori e gli iscritti su siti web esterni della medesima tipologia
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Si riportano per esteso alcuni passaggi del Codice Deontologico Forense:
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Art. 17 – Informazione sull’esercizio dell’attività professionale
1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.
2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non
denigratorie o suggestive e non comparative.
3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
Art. 18 – Doveri nei rapporti con gli organi di informazione
1. Nei rapporti con gli organi di informazione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.
2. L’avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l’anonimato dei minori.
Art. 35 – Dovere di corretta informazione
1. L’avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza,
trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.
2. L’avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli,
funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale.
3. L’avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l’Ordine di appartenenza.
4. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la
materia di insegnamento.
5. L’iscritto nel registro dei praticanti può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato”, con l’eventuale indicazione di “abilitato al patrocinio” qualora abbia conseguito tale abilitazione.
6. Non è consentita l’indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell’avvocato.
7. L’avvocato non può utilizzare nell’informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente
previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.
8. Nelle informazioni al pubblico l’avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.
9. Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.
10. La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 37 – Divieto di accaparramento di clientela
1. L’avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.
2. L’avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per la presentazione di un cliente o per l’ottenimento di incarichi professionali.
3. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi.
4. E’ vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
5. E’ altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare.
6. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura.
Art. 57 – Rapporti con organi di informazione e attività di comunicazione
1. L’avvocato, fatte salve le esigenze di difesa della parte assistita, nei rapporti con gli organi di informazione e in ogni attività di comunicazione, non deve fornire notizie coperte dal segreto di indagine, spendere il nome dei propri clienti e assistiti, enfatizzare le proprie capacità professionali, sollecitare articoli o interviste e convocare conferenze stampa.
2. L’avvocato deve in ogni caso assicurare l’anonimato dei minori.
3. La violazione del divieto di cui al comma 1 e del dovere di cui al comma 2 comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio dell’attività
professionale da due a sei mesi.
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Si riportano per esteso I Principi Generali di Trasparenza Amministrativa:
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Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Art. 1, principio generale di trasparenza
1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.
2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d’ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell’utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.
Art. 52, DLgs n. 196 del 30/6/2003 – norme sulla tutela dei dati personali
1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni concernenti la redazione e il contenuto di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado, l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento.
2. Sulla richiesta di cui al comma 1 provvede in calce con decreto, senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o adotta il provvedimento. La medesima autorità può disporre d’ufficio che sia apposta l’annotazione di cui al comma 1, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, all’atto del deposito della sentenza o provvedimento, la cancelleria o segreteria vi appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: “In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi di …”.
4. In caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l’annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell’interessato.
5. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 734-bis del codice penale relativamente alle persone offese da atti di violenza sessuale, chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell’annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di deposito di lodo ai sensi dell’articolo 825 del codice di procedura civile. La parte può formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. Il collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi dell’articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo analogo in caso di richiesta di una parte.
7. Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali.
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